Art. 17.

      1. All'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «il Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «lire 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «6 euro»;

          b) al comma 2, le parole: «con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il fondo è altresì alimentato da un'addizionale di 0,50 euro alle tasse di concessione regionale per ogni ettaro di superficie delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-silvo-turistiche e dei centri privati di produzione della fauna selvatica, destinata all'associazione venatoria riconosciuta delle aziende stesse di cui all'articolo 34, comma 5. Tale associazione non partecipa alla ripartizione del fondo, di cui al comma 2, lettera c)»;

          d) alla rubrica, le parole: «il Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze».